1) Detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di Euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche (ai sensi dell’art. 16-bis del T.U.I.R.).
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2022, l’art. 1 comma 42 della Legge di Bilancio ha aggiunto al Decreto Rilancio la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali fino al 75% per l’abbattimento di barriere architettoniche.
2) Detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute “spese necessarie per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie, di cui all’art. 3 della Legge 104/92” (ai sensi dell’art. 15 del T.U.I.R.).
Per queste spese la detrazione non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
3) Le persone affette da menomazioni o limitazioni funzionali permanenti causanti obiettive difficoltà alla mobilità possono chiedere un contributo economico a fondo perduto per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (ai sensi della Legge 13/1989).
– per costi fino a € 2.582,28 in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
– per costi da € 2.582,29 a € 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta
– per costi da € 12.911,43 a € 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5%.
I contributi ai sensi della legge n° 13/1989 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l’importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
Il funzionario che propone l’acquisto è a Vs. disposizione per fornirVi tutti gli elementi e le informazioni utili per usufruire delle agevolazioni sopra riportate.
*/ contenuti sono basati sulle norme legislative relative al trattamento fiscale delle detrazioni d’imposta. Nel caso intervengano modifiche alla normativa vigente, si consiglia di accertarsi e verificare che non siano occorse variazioni al trattamento fiscale.
Suggeriamo comunque, al fine di verificare l’applicabilità di tali norme alle specifiche condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi a un consulente fiscale.
Troverete sempre una consulenza professionale e completa.
Aemme di Fabio Ricci – P.I. 03496130364 – Via Pascoli 170 – 41043 Formigine (Modena)
Tel: 331 3174818 – E-mail: riccifabio@live.it
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